
Il Conto Termico 3.0 sostiene interventi per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e produrre calore da fonti rinnovabili. Per chi vuole rinnovare il riscaldamento, può rappresentare un contributo concreto all’investimento, purché il progetto rispetti le condizioni previste.
Prima di scegliere una stufa, una pompa di calore o un impianto solare termico, occorre chiarire tre aspetti: chi richiede l’incentivo, su quale edificio si interviene e quale impianto viene sostituito. Il solo acquisto di un apparecchio efficiente non garantisce l’accesso al contributo.
In questa guida vediamo come funziona il meccanismo, quali verifiche fare prima dell’ordine e come organizzare la richiesta al GSE.
Il Conto Termico 3.0 è disciplinato dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025 ed entrato in vigore il 25 dicembre 2025. La gestione è affidata al GSE, Gestore dei Servizi Energetici. [1]
Il sostegno viene erogato come contributo in conto capitale. Il quadro generale prevede 900 milioni di euro annui: 500 milioni per i privati, dei quali 150 destinati alle imprese, e 400 milioni per le Pubbliche Amministrazioni, dei quali 20 destinati alle diagnosi energetiche. Queste cifre rappresentano la dotazione prevista, non una certificazione delle risorse residue disponibili al momento della domanda. [2]
Il Conto Termico prevede un’erogazione da parte del GSE dopo l’ammissione della richiesta. Una detrazione fiscale segue invece il meccanismo di recupero dell’imposta previsto dalla specifica agevolazione. Per confrontare le alternative è utile valutare l’importo effettivamente ottenibile, i tempi e la propria situazione fiscale, senza fermarsi alla percentuale pubblicizzata.
Possono accedere soggetti che dispongono dell’immobile come proprietari o titolari di un altro diritto reale o personale di godimento. Il perimetro degli interventi varia secondo il beneficiario e la destinazione dell’edificio. [3]
| Beneficiario e immobile | Ambito di accesso |
|---|---|
| Privati su edifici residenziali | Interventi del Titolo III per calore rinnovabile e sistemi ad alta efficienza. |
| Privati su edifici del terziario | Interventi del Titolo II e del Titolo III, nei casi ammessi. |
| Pubbliche Amministrazioni | Entrambe le categorie di intervento. |
| ETS non economici iscritti al RUNTS | Entrambe le categorie di intervento. |
| ETS economici | Titolo III; Titolo II solo su edifici del terziario. Si applicano le disposizioni per le imprese. |
Per le imprese vanno considerate anche le regole sugli aiuti e i requisiti specifici. La categoria catastale dell’immobile deve essere verificata rispetto alle classificazioni ammesse: la descrizione generica “locale commerciale” non sostituisce questa verifica.
Il riferimento ordinario è un edificio esistente. Il GSE chiarisce che gli interventi dei Titoli II e III richiedono un impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante al 25 dicembre 2025. Un immobile senza riscaldamento o con impianto non funzionante non soddisfa tale requisito. Per gli interventi di sostituzione, l’impianto successivo ai lavori deve essere registrato nel catasto regionale degli impianti, ove presente. Eventuali fattispecie speciali, come quelle agricole, richiedono una verifica dedicata. [4]
Il Titolo III comprende la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore e, nelle configurazioni ammesse, sistemi ibridi o bivalenti. Comprende inoltre interventi con generatori a biomassa, come stufe e caldaie, subordinati ai requisiti tecnici e ambientali previsti. Non è sufficiente aggiungere un nuovo apparecchio e presumere che l’intervento equivalga a una sostituzione. [5]
Rientrano nel Titolo III l’installazione di impianti solari termici per acqua calda e altri usi ammessi e la sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore. Sono previste anche categorie per l’allaccio a teleriscaldamento efficiente e la microcogenerazione da fonti rinnovabili. Il solare termico produce calore; il fotovoltaico produce elettricità e segue condizioni differenti. [5]
Il Titolo II comprende isolamento delle superfici opache, sostituzione di infissi, schermature solari ammesse, trasformazione in edifici a energia quasi zero, illuminazione efficiente e automazione degli impianti. Per i privati queste opportunità riguardano gli edifici del terziario: non bisogna estenderle automaticamente alla propria abitazione. [6]
Fotovoltaico e accumulo possono rientrare nel Titolo II soltanto nelle condizioni previste, fra cui l’abbinamento alla sostituzione del riscaldamento con una pompa di calore elettrica. Il GSE richiede l’assetto di autoconsumo e un dimensionamento coerente con i fabbisogni: la produzione non deve superare del 5% la somma dei consumi elettrici medi annui e dei consumi equivalenti per gli usi termici. L’abbinamento a un sistema ibrido non soddisfa questa specifica condizione. [7]
Anche le infrastrutture per la ricarica privata dei veicoli elettrici hanno un vincolo di realizzazione congiunta con la sostituzione del riscaldamento mediante pompe di calore elettriche. Resta necessario appartenere a una categoria ammessa al Titolo II. [6]
Per chi valuta una stufa o una caldaia a biomassa, il primo controllo riguarda l’apparecchio esistente, il combustibile utilizzato e la configurazione della sostituzione. Seguono la verifica del modello nuovo e della documentazione del produttore.
Le Regole Applicative richiedono, ove applicabile, la certificazione ambientale 5 stelle o superiore per la sostituzione di impianti alimentati a biomassa, carbone, olio combustibile o gasolio. Le sostituzioni di generatori a gas seguono condizioni specifiche e più restrittive. La sola dicitura “5 stelle” non dimostra che l’intero intervento sia incentivabile. [8]
Prima dell’acquisto, chiedi al tecnico di controllare anche canna fumaria, presa d’aria, corretta potenza e disposizioni locali. Sono aspetti che incidono sulla possibilità di installare e utilizzare bene il prodotto, oltre che sulla riuscita del progetto.
“Fino al 65%” indica un limite generale, non una percentuale garantita per ogni intervento. Il calcolo può dipendere da spese ammissibili, potenza, superficie, producibilità e parametri tecnici. Si applicano massimali specifici; per le imprese vanno rispettate anche le intensità di aiuto previste. [9]
Immaginiamo, solo per spiegare il metodo, un intervento con 10.000 euro di spese ammissibili. Se il limite applicabile è il 65%, il tetto percentuale è 6.500 euro. Se però il calcolo tecnico determina 4.200 euro, il contributo non diventa 6.500 euro: resta vincolato all’importo calcolato e agli altri limiti applicabili.
Questo esempio non è una simulazione relativa a uno specifico prodotto. Un preventivo utile dovrebbe distinguere costo totale, spese considerate ammissibili, incentivo stimato e quota che rimane a carico del cliente.
Il contributo fino al 100% riguarda casistiche pubbliche definite, tra cui determinati interventi su immobili di proprietà dei Comuni fino a 15.000 abitanti e su edifici scolastici e sanitari pubblici. Restano i massimali. Vivere in un Comune sotto i 15.000 abitanti non dà, da solo, diritto al 100% per una casa privata. [10]
Per gli interventi impiantistici del Titolo III, le spese ammesse possono comprendere smontaggio e dismissione dell’impianto precedente, fornitura e posa delle apparecchiature, opere idrauliche e murarie necessarie, componenti di regolazione e altre opere funzionali previste dal decreto. Sono comprese le prestazioni professionali collegate nei casi ammessi; l’IVA può rientrare dove costituisce un costo, ferme le regole specifiche per le imprese. [11]
Il contributo non copre indistintamente una ristrutturazione. Se nello stesso progetto rinnovi bagno, pavimenti o arredi, separa le spese dell’intervento energetico da quelle con finalità diverse. Un radiatore o uno scaldasalviette acquistato singolarmente non equivale a una categoria autonoma di intervento incentivabile.
Per il privato, il percorso ordinario è l’accesso diretto, con domanda entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento. La richiesta si presenta tramite il servizio Conto Termico 3.0 nell’Area Clienti GSE. [12]
La prenotazione è una modalità distinta riservata a Pubbliche Amministrazioni ed ETS secondo le condizioni previste; per gli ETS economici è limitata agli interventi del Titolo III. Le funzionalità operative e gli eventuali avvisi sui termini vanno controllati sul GSE quando si prepara la domanda. [12]
Imprese ed ETS economici devono presentare la richiesta preliminare prima dell’avvio dei lavori. Per gli interventi del Titolo II sono inoltre richiesti risparmi di energia primaria almeno del 10%, oppure del 20% in caso di multi-intervento, documentati con APE prima e dopo. Il decreto esclude per le imprese gli interventi che prevedono apparecchiature alimentate da combustibili fossili, incluso il gas naturale. [13]
Per questo è opportuno coinvolgere il professionista prima di sottoscrivere impegni che possano costituire avvio dell’investimento, non soltanto prima dell’arrivo degli installatori.
La lista esatta dipende dall’intervento. Come promemoria organizzativo, verifica con chi segue la pratica la disponibilità di dati del richiedente e dell’immobile, eventuali autorizzazioni e deleghe, schede tecniche, certificazioni, fotografie, fatture, pagamenti, dichiarazioni dell’installatore e documenti di fine lavori. Diagnosi energetica e APE sono richiesti nelle fattispecie previste, non indistintamente per ogni piccolo intervento. [14]
Attenzione al bonifico: le Regole Applicative richiedono riferimenti coerenti con il Conto Termico e indicano di non utilizzare i modelli che richiamano le detrazioni per ristrutturazione o riqualificazione energetica. Concorda la compilazione prima di pagare e conserva la ricevuta dell’operazione eseguita. [8]
Per i privati, un incentivo complessivo fino a 15.000 euro viene erogato in un’unica rata. Sopra tale soglia si applicano le rate previste per l’intervento. La soglia riguarda il contributo, non il costo dei lavori. [15]
I tempi decorrono dal perfezionamento della scheda contratto, collegato alla comunicazione di ammissione. Il GSE indica il pagamento entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine del bimestre in cui ricade tale perfezionamento. Questo non equivale a promettere il bonifico entro una data fissa dall’acquisto o dall’invio della domanda. [9]
La regola generale esclude il cumulo con altri incentivi statali per lo stesso intervento, salvo le eccezioni previste, come fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse. Non bisogna quindi sommare automaticamente Conto Termico e detrazioni fiscali sul medesimo intervento. Esistono disposizioni specifiche per edifici pubblici e configurazioni di autoconsumo; per le imprese occorre verificare anche la disciplina degli aiuti. [16]
Se il progetto riceve già un’agevolazione, comunicalo al professionista prima di impostare la domanda. Il confronto va fatto sulle regole delle singole misure e sui costi interessati.
Per confrontare due proposte, parti dal fabbisogno e dall’uso degli ambienti. Chiedi quale potenza serve, come il nuovo generatore si integra con l’impianto esistente e quali interventi accessori sono necessari. Aggiungi al confronto consumi attesi, manutenzione, ingombri e semplicità di gestione.
Una stima dell’incentivo ha valore quando accompagna un progetto definito. Evita di scegliere soltanto in base al contributo annunciato: un impianto deve essere adatto all’edificio e alle esigenze di chi lo utilizza.
No. È prevista anche la disponibilità dell’immobile attraverso altri diritti reali o personali di godimento. Devono essere verificati il titolo e gli eventuali consensi necessari. [3]
No. Vanno verificati sostituzione, impianto precedente, requisiti del nuovo generatore e documentazione. La certificazione del prodotto è solo una parte della verifica. [8]
Gli interventi del Titolo II per i privati riguardano gli edifici del terziario. Non sono automaticamente estesi al residenziale. [3]
No. Occorre determinare le spese ammissibili, applicare il calcolo della specifica tecnologia e rispettare i massimali. [9]
Il GSE valuta la richiesta. La previsione contenuta nel preventivo è una stima, non un provvedimento di concessione. [12]
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Per una valutazione iniziale, prepara il Comune dell’intervento, alcune informazioni sull’immobile e i dati dell’impianto esistente. L’ammissibilità al Conto Termico e la stima del contributo vanno verificate con il tecnico incaricato prima dell’acquisto.
La guida illustra il quadro generale. Per la singola domanda fanno riferimento il decreto, le Regole Applicative e i chiarimenti GSE pertinenti. Disponibilità delle risorse, funzionalità del portale ed eventuali disposizioni transitorie devono essere verificate al momento della richiesta.